GIUSTIZIA E DIRITTO PENALE

giustizia:

  • obbligo per tutti i magistrati italiani (civili, penali ed amministrativi) di tenere udienza per numero x mattine alla settimana (cinque per penale e civile e due per amministrativo e tre per tributario, e in un determinato orario stabilendo, con gravissime sanzioni per le violazioni)

  • separazione delle funzioni in sede penalistica (inquirente / requirente) ;

  • equiparazione fattuale tra accusa e difesa;

  • trasformazione dei termini per i magistrati da ordinatori a perentori con pedissequa equiparazione tra parte pubblica e parte privatistica

  • adozione del rito del lavoro per ogni controversia civilistica;

  • potenziamento delle pronunce interinali da parte del giudicante;

  • potenziamento dei meccanismi di incentivazione connessi alle adr ed in particolar modo per quanto attiene alla mediazione mediante la previsione di una sostanziale obbligatorietà dei medesimi per le controversie di valore inferiore ai 50.000 euro (da studiare meccanismi di disincentivazione del ricorso all’autorità giudiziaria per le controversie inferiori a detto valore, ad esempio mediante la previsione di contributi unificati maggiorati. ossia il meccanismo dovrebbe sostanzialmente costringere il cittadino a definire dette controversie in sede di mediazione);

  • abolizione del giudice di pace civile e penale;

  • potenziamento dei meccanismi giuridici di filtro del secondo grado civilistico sii da renderlo meno frequente, o, in ogni caso, tecnicamente esperibile ma assai rischioso per il soccombente in termini di costi di accesso e di spese legali;

penale:

  • carceri nuovi privati, costruiti su aree demaniali e/o pubbliche cedute in proprietà al privato imprenditore, e gestite da quest’ultimo, differenti per tipologia di reati, in generale secondo il criterio e sistema per il quale il detenuto deve produrre cio’ che costa al sistema.

  • abolizione di qualsivoglia beneficio sulla pena, salvo il limite dei due anni (o forse tre…, da valutare), ove, oltre, la pena deve essere scontata realmente (ossia se ad un soggetto verranno irrogati a pena definitiva quattro anni li dovrà scontare. il concetto e’ che la certezza dell’esecuzione della pena e l’obbligo di scontarla dovrebbero fungere da deterrente verso abusi di potere e malversazioni);

  • certezza ed equipollenza tra pena irrogata e scontata + introduzione del principio che se viene applicata per sentenza la pena della reclusione questa dovrà essere scontata siccome la suddetta pena detentiva deve assurgere a principio e/o paradigma, ove, al contrario i benefici, sotto appunto i due anni (o da valutarsi se sotto un anno e mezzo), dovranno considerarsi l’eccezione, ed in generale favor per un sistema che preveda la conversione di detti benefici in un pagamento a saldo da parte del privato di tipo pecuniario, che andrà alle casse dello stato (e decidere poi dove veicolarli secondo il sistema, qui non del taglio, ma del ricavato – beneficio), e salva la previsione che, in ogni caso, l’applicazione dei benefici deve considerare le sentenze di già emanate, con un pedissequo meccanismo secondo il quale la cancellazione automatica dei benefici di già utilizzati avverrà solo dopo dieci anni (e se invece i benefici vengono convertiti in sanzione pecuniaria, se ne considererà l’applicazione solo per la metà – ossia uno prende un anno pena sospesa, se non converte ne ha usato di già un anno, se invece converte, paga la conversione e ne utilizza solo sei mesi);

  • previsione della necessaria redditività della pena;

  • depenalizzazione di una serie di reati in sanzioni amministrative con incentivi al condono monetario per una serie di fattispecie pendenti (e previsione secondo la quale le somme così ricavate debbano essere utilizzate per determinati fini connessi – dotazioni tribunali, oppure a seconda delle fattispecie in favore degli organi deputati al controllo dell’interesse protetto)

  • accorpamento di una serie di reati

  • aumento delle pene per certuni reati e diminuzione di altri e/o introduzione di nuovi reati;

  • introduzioni di nuove fattispecie criminose con riguardo alle comunicazioni informatiche;

  • potenziamento della tutela effettiva in tema di reato di stalking, per il quale si deve prevedere l’operatività di efficaci strumenti cautelari di tutela in fase di indagini e pendente il procedimento di primo grado, la cui violazione comporterà l’immediata ed automatica custodia cautelare, e ciò, automaticamente, in seguito all’accertamento penalistico di primo grado, e pedissequo aumento del limiti minimi di risarcimento del danno per detti reati;

  • aumento considerevole delle pene per il reato di ingiuria e diffamazione, sia in senso penalistico che in senso economico, ossia in termini di risarcimento del danno derivante da detti reati ed attribuzione al giudice monocratico;

  • aumento considerevole delle pene minime per i reati di corruzione, concussione e consimili, con predisposizione di un sistema che preveda la pena detentiva (e ciò in ossequio al pensiero sotteso al nuovo sistema che prevede per legge dei benefici economici, di varia natura, per i funzionari dello stato meritevoli, delle sorte di bonus – il meccanismo virtuoso deve prevedere che il manager e/o funzionario statale che ben operando porti ad un beneficio per le casse dello stato, o più in generale per la collettività, deve essere ricompensato in termini di carriera ed anche in termini economici, ma chi “ruba” deve essere severamente punito);