URBANISTICA


  • reintroduzione e consacrazione dello ius edificandi;

  • ripensamento integrale di tutta la disciplina urbanistica con previsione generale secondo la quale l’edificabilità dovrà considerarsi la regola e l’inedificabilità, a contrario, l’eccezione, ciò nel rispetto esclusivamente dei confini e delle tipologie costruttive da ripensare e ridefinire, a livello comunale (i comuni avranno novanta giorni dalla promulgazione della legge generale di riassetto urbanistico per la definizione delle zone e delle tipologie edificatorie);

  • in generale valorizzazione della terra, nel senso che l’indice di possibile edificazione sarà aumentato in correlazione con l’importanza degli appezzamenti di terreno, per consentire ai cittadini di costruirsi un’abitazione adeguata, disponendo di un bastevole appezzamento di terreno, senza preoccuparsi di dover disporre anche dell’indice (e ciò sempre nel rispetto della tipologia edilizia propria della zona e nel rispetto dei confini);

  • ripensamento e formalizzazione delle tipologie edilizie per zone, con particolare favore per le tipologie insediative di piccole dimensioni, ossia sino ad un numero x di unita’ abitative e disvalore e/o disfavore per i palazzi e condomini, salvo che in determinate zone del tessuto urbanistico;

  • divieto assoluto di edificazione in prossimità di torrenti e/o fiumi (ma quelli veri, non i rigagnoli);

  • possibilità limitate di edificazione in prossimità dell’arenile, salva la realizzazione di immobili di particolare pregio e da inserirsi armoniosamente nel contesto (vedi edificazione di pregio in prossimità delle coste condotta in Francia, costa azzurra, magari con la previsioni in dette ipotesi di oneri maggiorati), e salva la trasformazione delle unità abitative esistenti, ed insistenti su tali zone, in dette tipologie;

  • varo di un programma di incentivazione alla demolizione di condomini e/o palazzi obsoleti e di carattere economico e/o popolare, mediante la cessione di aree demaniali, e/o di determinati enti, in zone altre e diverse, con possibilità di cessione di dette aree, specie se in prossimità dell’arenile, a soggetti imprenditoriali che, unitamente alle agevolazioni alla riedificazione in altra sede, e unitamente ad un programma privilegiato di credito, possano garantire il fisico spostamento di detti casermoni in altre aree e l’edificazione in detti siti di insediamenti di pregio;

  • massimo ed estremamente invitante incentivo fiscale in dette ipotesi, financo per dieci anni);

  • obbligatorietà dell’edificazione secondo una reale normativa antisismica che tuttavia va riveduta perché in oggi costituisce solo un incremento di spesa a fronte di una mancanza di reali benefici architettonici;

  • incentivazione massima ed ulteriore per le edificazioni di tipo autonomo, energeticamente parlando, per giungere alla sostanziale obbligatorietà dell’autonomia energetica delle nuove realizzazioni;

  • liberalizzazione degli interventi di ristrutturazione che potranno essere eseguiti, tutti, ad eccezioni delle trasformazioni, anche quelli importanti, sulla base di una semplice comunicazione al comune. per detto organo facoltà di visita e controllo, durante l’esecuzione dei lavori e dopo la loro realizzazione per un periodo massimo di mesi tre;

  • favor legislativo generalizzato per l’edificazione e la ristrutturazione di nuove e riattate strutture alberghiere, di varia natura, con previsione di incentivi a salire e graduali a seconda della tipologia realizzanda specie in ipotesi di demolizione di vecchie strutture e riedificazione delle stesse…);

  • previsione di un meccanismo che preveda un estremo favor legislativo, sia di natura urbanistica (creazione e concessione di un volume di edificabilità non esistente) che di natura fiscale per l’erezione di strutture di assistenza verso anziani, disagiati e/o malati. formalizzazione di un sistema di cessione gratuita di aree dismesse e non utilizzate dallo stato per l’edificazione di dette strutture (hospice, assistenza anziani, disabili, r.s.a. e malati di vario grado ecc….). ugualmente creazione di un canale di favor legislativo per la creazione di strutture riabilitative delle varie tipologie;

  • creazione di un canale di favor legislativo per la creazione di strutture spa, beauty center ed health care, e così ugualmente per la riapertura e/o creazione di strutture termali, con cessione di aree, favor tributario e concessione di volumetria realizzanda ex novo, pur assente in ipotesi;

  • in generale attribuzione all’autorità comunale del potere di concedere ai soggetti privati, che si propongono la creazione di una nuova struttura di servizi vari considerati vantaggiosi per la comunità, vari benefici in termini di aree, possibilità edificatorie e quant’altro;

  • medesimo meccanismo per la realizzazione di scuole di formazione professionale (arti e mestieri) di varia natura, e così anche per le scuole di formazione artistica a vario titolo e/o natura;

  • collegamento con il favor per il settore edile dalle ristrutturazioni, di qualsivoglia tipologia, alle edificazioni (secondo il modello della nautica, delle macchine elettriche, e della new economy….);

  • abrogazione del sistema di favor per l’assegnazione delle case popolari agli stranieri: prima gli italiani disagiati;